CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IIICapo IV

Art. 97

Responsabilità di più soccombenti.

In vigore dal 21 apr 1942
Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-97

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