Art. 97 · Responsabilità di più soccombenti.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IIICapo IV

Art. 97

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Responsabilità di più soccombenti.

In vigore dal 21 apr 1942
Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-97