CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV
Art. 106
Intervento su istanza di parte.
In vigore dal 21 apr 1942
Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-106