CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IV

Art. 106

Intervento su istanza di parte.

In vigore dal 21 apr 1942
Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-106

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