CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IV

Art. 110

Successione nel processo.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-110

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