CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo V
Art. 114
Pronuncia secondo equità a richiesta di parte.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-114