CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo V
Art. 116
Valutazione delle prove.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-116