CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo V

Art. 120

Pubblicità della sentenza.

In vigore dal 4 lug 2009
Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all', il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-120

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