CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo V
Art. 117
Interrogatorio non formale delle parti.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-117