CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo V
Art. 112
Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-112