CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo V
Art. 119
Imposizione di cauzione.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-119