CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo I›Sez. I
Art. 124
Interrogazione del sordo e del muto.
In vigore dal 21 apr 1942
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell' ultimo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-124