Art. 124 · Interrogazione del sordo e del muto.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo ISez. I

Art. 124

131 / 1056

Interrogazione del sordo e del muto.

In vigore dal 21 apr 1942
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell' ultimo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-124