CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo ISez. II

Art. 128

Udienza pubblica.

In vigore dal 26 nov 2024
L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell', salvo che una delle parti si opponga. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-128

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