CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo I›Sez. III
Art. 132
Contenuto della sentenza.
In vigore dal 4 lug 2009
La sentenza è pronunciata in nome del Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia.
Essa deve contenere:
1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purchè prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
Note all'articolo
- La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-132