CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo I›Sez. II
Art. 130
Redazione del processo verbale.
In vigore dal 21 apr 1942
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-130