CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo ISez. III

Art. 134

Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza.

In vigore dal 26 nov 2024
L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è redatta su documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente. Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-134

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