CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo ISez. IV

Art. 138

Notificazione in mani proprie.

In vigore dal 1 gen 2004
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-138

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