CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo I›Sez. IV
Art. 138
147 / 1056Notificazione in mani proprie.
In vigore dal 1 gen 2004
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-138