CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo I›Sez. II
Art. 130
137 / 1056Redazione del processo verbale.
In vigore dal 21 apr 1942
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-130