Art. 114 · Pronuncia secondo equità a richiesta di parte.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo V

Art. 114

121 / 1056

Pronuncia secondo equità a richiesta di parte.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-114