CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV
Art. 106
113 / 1056Intervento su istanza di parte.
In vigore dal 21 apr 1942
Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-106