Art. 106 · Intervento su istanza di parte.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo IV

Art. 106

113 / 1056

Intervento su istanza di parte.

In vigore dal 21 apr 1942
Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-106