CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IV
Art. 107
114 / 1056Intervento per ordine del giudice.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-107