CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 10
Determinazione del valore.
In vigore dal 21 apr 1942
Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-10