CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. I

Art. 6

Inderogabilità convenzionale della competenza.

In vigore dal 21 apr 1942
La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-6

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