CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. I
Art. 6
Inderogabilità convenzionale della competenza.
In vigore dal 21 apr 1942
La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-6