ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. IArt. 2 AbrogatoInderogabilità convenzionale della giurisdizione.In vigore dal 1 set 1995Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218Storico versioni· 1 modificazioneLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-2