Art. 2 · Inderogabilità convenzionale della giurisdizione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. I

Art. 2

Abrogato5 / 1056

Inderogabilità convenzionale della giurisdizione.

In vigore dal 1 set 1995
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-2