CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 12
Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.
In vigore dal 10 dic 1994
Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
Note all'articolo
- La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto: - (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; - (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
- La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-12