CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 10
13 / 1056Determinazione del valore.
In vigore dal 21 apr 1942
Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-10