CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. II

Art. 994

Perimento delle mandre o dei greggi.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-994

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