CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. II

Art. 992

Pali per vigne e per altre coltivazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-992

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