CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 989
Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto.
In vigore dal 19 apr 1942
Se nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione.
Circa il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario è tenuto a uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica costante della regione.
Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-989