CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 985
Miglioramenti.
In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa.
L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell'indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-985