CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 980
Cessione dell'usufrutto.
In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-980