CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 981
Contenuto del diritto di usufrutto.
In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-981