CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. II

Art. 981

Contenuto del diritto di usufrutto.

In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-981

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo