Art. 986
Addizioni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-986
Addizioni.
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L'usufruttuario ha la facoltà di apportare aggiunte (addizioni) al bene, a patto di non modificarne la destinazione economica. Al termine dell'usufrutto, egli può portarle via se la rimozione non danneggia la cosa principale. Tuttavia, il proprietario può scegliere di tenerle pagando all'usufruttuario un'indennità pari al valore più basso tra la spesa sostenuta e il valore dei beni al momento della riconsegna. Se invece le aggiunte non si possono togliere senza arrecare danno e rendono migliore il bene, si applicano le regole stabilite per i miglioramenti.
La norma disciplina la sorte delle opere o installazioni aggiunte dall'usufruttuario sul bene, bilanciando il suo diritto a recuperarle con la tutela dell'integrità del bene e la facoltà del proprietario di trattenerle.
La norma si applica all'usufruttuario che compie addizioni sul bene e al proprietario del bene stesso.
Un usufruttuario installa delle tende da sole su misura nella casa che ha in usufrutto, senza danneggiare l'immobile. Alla scadenza del contratto, l'usufruttuario può smontarle e portarle via, a meno che il proprietario non decida di tenerle pagandogli la minor somma tra il costo sostenuto all'epoca e il loro valore attuale.
L'usufruttuario deve evitare di alterare la destinazione economica della cosa; se il proprietario trattiene le addizioni separabili, sorge l'obbligo di corrispondere un'indennità all'usufruttuario calcolata come minor somma tra spesa e valore alla riconsegna.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.