Art. 990
Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-990
Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo stabilisce che se degli alberi di alto fusto cadono, si spezzano o muoiono a causa di un evento accidentale, questi spettano al proprietario del terreno. L'usufruttuario non ne diventa il proprietario e non può disporne liberamente. Tuttavia, gli viene concesso di utilizzare questo legname per un fine specifico. Il suo utilizzo è consentito esclusivamente per eseguire le riparazioni che la legge o il contratto pongono a suo carico.
La norma mira a chiarire a chi appartiene il legname degli alberi di alto fusto caduti o distrutti accidentalmente, bilanciando i diritti del proprietario con le necessità di manutenzione dell'usufruttuario.
La norma si applica ai proprietari di terreni su cui sono presenti alberi di alto fusto e ai relativi usufruttuari.
Durante un violento temporale, un grande albero ad alto fusto presente in un fondo viene sradicato dal vento. Il legname dell'albero caduto appartiene al proprietario del fondo, ma l'usufruttuario può prenderne una parte per riparare una staccionata o una struttura la cui manutenzione spetta a lui.
L'usufruttuario ha il vincolo di destinare il legname ottenuto solo ed esclusivamente alle riparazioni a suo carico.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.