CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. II
Art. 993
Semenzai.
In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell'estrazione e per la rimessa dei virgulti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-993