CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. II

Art. 998

Scorte vive e morte.

In vigore dal 19 apr 1942
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-998

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