CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. II

Art. 999

Locazioni concluse dall'usufruttuario.

In vigore dal 19 apr 1942
Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purchè constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto. Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-999

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