CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 1001
Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.
In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1001