Art. 1001 · Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. III

Art. 1001

1096 / 3261

Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.

In vigore dal 19 apr 1942
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'. Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1001