Art. 1004
Spese a carico dell'usufruttuario.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1004
Spese a carico dell'usufruttuario.
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L'usufruttuario deve sostenere tutte le spese e gli oneri legati alla custodia, all'amministrazione e alla manutenzione ordinaria del bene. Inoltre, gravano su di lui anche le riparazioni straordinarie, qualora queste siano state causate dal mancato rispetto dei suoi doveri di ordinaria manutenzione. In sintesi, chi utilizza il bene ne gestisce i normali costi e risponde dei danni dovuti alla propria negligenza.
La norma mira a ripartire correttamente i costi di gestione del bene, ponendo le spese di conservazione corrente a carico di chi ne gode effettivamente.
La norma si applica a chiunque sia titolare del diritto di usufrutto su un bene.
Un soggetto ha l'usufrutto di un appartamento e deve pagare la regolare tinteggiatura o le piccole riparazioni quotidiane. Se trascura una perdita idraulica ordinaria e questa provoca un grave guasto straordinario, l'usufruttuario dovrà pagare per intero anche tale riparazione straordinaria.
L'usufruttuario ha l'obbligo di sostenere le spese di custodia, amministrazione e ordinaria manutenzione; in caso di inadempimento, è tenuto a farsi carico anche delle riparazioni straordinarie che ne conseguono.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.