CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 1007
Rovina parziale di edificio accessorio.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1007