CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. III

Art. 1007

Rovina parziale di edificio accessorio.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1007

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo