CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 1007
1102 / 3261Rovina parziale di edificio accessorio.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1007