CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 1012
Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù.
In vigore dal 19 apr 1942
Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.
L'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1012