Art. 1014
Estinzione dell'usufrutto.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1014
Estinzione dell'usufrutto.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1014
L'articolo stabilisce i casi specifici in cui l'usufrutto cessa di esistere, oltre a quanto già previsto dall'art. 979. L'estinzione avviene se il titolare non usa il bene per un periodo continuo di venti anni (prescrizione). Inoltre, il diritto cessa quando l'usufrutto e la proprietà si riuniscono nella stessa persona (ad esempio per acquisto o successione). Infine, l'usufrutto si estingue se la cosa su cui è costituito perisce totalmente.
La norma definisce le cause generali che determinano la fine del diritto di usufrutto, tutelando la certezza dei diritti reali e la riespansione della piena proprietà quando l'usufrutto non viene esercitato o non può più esistere.
Si applica a chiunque sia titolare di un diritto di usufrutto (usufruttuario) e ai proprietari dei beni gravati da tale diritto.
Un soggetto ha l'usufrutto su un terreno ma per oltre venti anni non vi mette mai piede e non lo concede a nessuno: in questo caso il diritto si estingue per non uso. Un altro caso si verifica se una casa concessa in usufrutto crolla o viene interamente distrutta, facendo cessare l'usufrutto per perimento totale del bene.
Estinzione e perdita del diritto di usufrutto per prescrizione ventennale da non uso, riunione con la proprietà o totale perimento del bene.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.