CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. IV
Art. 1016
Perimento parziale della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1016