Art. 1016 · Perimento parziale della cosa.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. IV

Art. 1016

1111 / 3261

Perimento parziale della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1016