CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VCapo ISez. III

Art. 1013

Spese per le liti.

In vigore dal 19 apr 1942
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1013

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