CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 1013
Spese per le liti.
In vigore dal 19 apr 1942
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1013