CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo V›Capo I›Sez. III
Art. 1013
1108 / 3261Spese per le liti.
In vigore dal 19 apr 1942
Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1013